Cinema da Ritrovare Fondazione Cinema da Ritrovare Cassino · Frosinone

Statuto

Fondazione di Partecipazione “Fondazione Cinema da Ritrovare” · 40 articoli

Indice degli articoli

  1. Costituzione della Fondazione
  2. Natura
  3. Aspetti Generali
  4. Sede Legale, Operativa, Uffici, Delegazioni, Rappresentanze
  5. Finalità, Scopi e Ambiti d’Intervento
  6. Attività Strumentali, Accessorie e Connesse
  7. Membri della Fondazione
  8. Fondatori
  9. Partecipanti
  10. Prerogativa e Durata del Partecipante
  11. Recesso
  12. Sospensione o Esclusione
  13. Organi Statutari
  14. Assemblea
  15. Convocazione dell’Assemblea
  16. Rappresentanza
  17. Presidenza
  18. Amministrazione
  19. Tesoreria
  20. Segreteria
  21. Direzione Cinema
  22. Collegio Probiviri
  23. Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti
  24. Membro Onorario
  25. Testimonial
  26. Patrimonio
  27. Fondo di Dotazione Patrimoniale
  28. Fondo di Gestione
  29. Fondo di Garanzia
  30. Risorse Finanziarie
  31. Operazioni Particolari
  32. Esercizio Finanziario – Bilancio Preventivo – Bilancio Consuntivo
  33. Regime Fiscale
  34. Organo di Sorveglianza
  35. Riconoscimento Personalità Giuridica
  36. Contratti di Servizio
  37. Accesso alle Strutture
  38. Custodia Materiali
  39. Estinzione e Scioglimento della Fondazione
  40. Disposizioni Finali

1. Costituzione della Fondazione

È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile una Fondazione di Partecipazione sotto la denominazione: "Fondazione Cinema da Ritrovare” (di seguito anche la “Fondazione”).

2. Natura

La “Fondazione Cinema da Ritrovare” ha forma giuridica e statutaria di Partecipazione e risponde ai principi e allo schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione disciplinato dalle norme del Codice civile, nonché dalle Leggi collegate (qui di seguito indicata “Fondazione”).

La “Fondazione” è una istituzione di diritto privato che manterrà nel tempo la connotazione privata, ha una durata illimitata, è senza scopo di lucro.

Il presente Statuto è parte integrante e sostanziale dell’Atto Costitutivo, con efficacia di prova legale e vincolante di documento probatorio, ed è integrato da un “Regolamento Interno” sul quale ufficializzare regole, disposizioni e notizie varie.

3. Aspetti Generali

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di persone fisiche, enti pubblici, aziende, università, istituti di istruzione superiore, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, organismi economici/finanziari, associazioni, fondazioni, e di qualsiasi altra istituzione.

Tale forma di collaborazione tra pubblico e privato si pone come un interessante strumento per intercettare nuovi interlocutori nella realizzazione degli obiettivi istituzionali della Fondazione, attuando una concreta ed efficace applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, al fine di garantire una conduzione partecipata e condivisa nell’interesse pubblico.

La Fondazione deve avere una vocazione prismica pronta a confrontarsi con tutte le sfide che il cinema pone, a chi si dà come obiettivo la sua salvaguardia, la sua valorizzazione e la sua comprensione, in un’epoca di mutazioni tecnologiche e sociali, con un’apertura al futuro.

La Fondazione utilizza le proprie risorse finanziarie e strumentali con l’ottimizzazione e l’adeguatezza delle risorse umane disponibili, nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme che regolano la gestione, l’amministrazione e il funzionamento dell’ente.

I proventi del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione sono destinati integralmente al suo funzionamento e al conseguimento degli scopi statutari, le cui finalità sono di interesse generale, di utilità sociale e culturale.

È vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

La Fondazione svolge l’attività istituzionale nel rispetto dei vincoli di bilancio e secondo i criteri di imprenditorialità e di efficienza.

4. Sede Legale, Operativa, Uffici, Delegazioni, Rappresentanze

La “Fondazione Cinema da Ritrovare” ha la Sede Legale a Cassino (Prov. di Frosinone) all’indirizzo determinato in sede di costituzione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L’ambito operativo della Fondazione è a Cassino e a Frosinone, ma si svolge anche in altre località, senza limiti territoriali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione può istituire, in qualsiasi località, laboratori didattici, uffici, delegazioni, rappresentanze e ogni altro genere di unità locale, consentite dalle norme in vigore, anche per svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle sue finalità, promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali a supporto della stessa Fondazione.

5. Finalità, Scopi e Ambiti d’Intervento

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

6. Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite da Statuto, comunque connesse, funzionali o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e siano realizzate nei termini consentiti dalla legge.

In armonia con la propria genesi, la Fondazione può collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

La Fondazione può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle sue finalità, purché complementari e sinergiche rispetto alle sue attività istituzionali.

7. Membri della Fondazione

FONDATORI

PARTECIPANTI

8. Fondatori

Sono “Fondatori” i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo:

Azienda privata che offre un contributo in denaro.

9. Partecipanti

Sono i soggetti che aderiscono alla Fondazione dopo l’Atto Costitutivo:

“Professionali”: persone fisiche che dispongono di capacità operative nell’eseguire alcune prestazioni per i progetti rientranti nell’ambito delle iniziative istituzionali, senza fornire alcun contributo di carattere finanziario in denaro;

“Enti Pubblici”: Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole di ogni ordine e grado, Istituti d’istruzione superiore, altri Organismi pubblici, senza sostenere alcun onere, o una contribuzione di carattere finanziario in denaro, con esclusione di ogni obbligo di sostegno a loro carico;

“Sostenitori”: persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, nella misura minima determinata dall’Amministrazione; oppure, con l’attribuzione di beni materiali o immobili, funzionali agli scopi Istituzionali.

10. Prerogativa e Durata del Partecipante

La posizione di PARTECIPANTE, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto culturale, professionale, economico, finanziario, immobiliare, consente di essere parte attiva della Fondazione, in considerazione della necessità e importanza della categoria di provenienza nel generale obiettivo di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Il soggetto che aderisce come Partecipante Professionale, Partecipante Ente Pubblico, Partecipante Sostenitore, deve rispettare le norme del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

La loro posizione dura sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, oppure, per una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

11. Recesso

Il FONDATORE può recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto da comunicare almeno un anno prima al Presidente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo.

La perdita di posizione di un Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all’interno della Fondazione.

Con il venir meno della partecipazione di un “Fondatore” il Presidente deve reintegrare, per quanto possibile, la posizione rimasta vacante con la nomina di un altro soggetto (persona fisica o ente pubblico).

Il PARTECIPANTE può recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto da comunicare almeno sei mesi prima al Presidente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo.

La perdita di posizione di un Partecipante comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all’interno della Fondazione.

12. Sospensione o Esclusione

L’Assemblea, su indicazione del Presidente, in via esemplificativa e non tassativa, delibera la sospensione o l’esclusione di un Fondatore, di un Partecipante Professionale, Partecipante Ente Pubblico, Partecipante Sostenitore, dal diritto di rappresentatività all’interno della Fondazione, qualora si dovessero verificare le seguenti condizioni:

Nel caso di enti e/o persone giuridiche l’esclusione del soggetto che detiene la qualifica di Fondatore o di Partecipante, ha luogo qualora si dovessero verificare le seguenti condizioni:

13. Organi Statutari

Organigramma della Fondazione:

Assemblea

Rappresentanza

Presidenza

Amministrazione

Tesoreria

Segreteria

Direzione Cinema

Collegio Probiviri

14. Assemblea

L’Assemblea è costituta da: Fondatori, Partecipanti Professionali, Partecipanti Enti Pubblici, Partecipanti Sostenitori.

L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:

15. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente, con diritto di voto ai fini della determinazione del relativo quorum costitutivo.

Ogni Fondatore ha a disposizione un solo voto nell’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione e con l’indicazione degli argomenti da trattare, ogni qualvolta il Rappresentante Legale lo ritenga necessario, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

L’adunanza dell’Assemblea è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza del 51% dei votanti, personalmente o per delega e ciascuno membro ha diritto a un solo voto; mentre la seconda convocazione può essere fissata solo dopo 24 ore di distanza dalla prima. A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

La convocazione dell’Assemblea può avvenire tramite posta raccomandata, indirizzo e-mail, PEC, telefono, almeno nove giorni lavorativi prima della data fissata per l’adunanza; oppure, con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne attesti la ricezione.

L’avviso della convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza, oltre al relativo ordine del giorno; in caso di urgenza la comunicazione avviene con un avviso inviato tre giorni prima.

La riunione dell’Assemblea può tenersi anche tramite i nuovi mezzi elettronici di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e visionare la documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie, o che riguardano la cessione, le sostanziali modifiche alla gestione del patrimonio immobiliare, l’acquisizione o cessione di alcune partecipazioni in altre strutture, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori e dei Partecipanti.

In sede di riunione dell’Assemblea il “Fondatore Promotore” può far valere a sua discrezione la regola del c.d. “voto ponderato” che si basa su punti-voto, in forza del quale viene attribuito un maggior valore al suo voto pari al 25% (venticinque per cento) dei punti-voto.

Nelle adunanze dell’Assemblea viene redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

16. Rappresentanza

Il Rappresentante Legale della Fondazione è il “Fondatore Promotore” indicato nell’Atto Costitutivo, che dura in carica senza un limite di tempo.

Dopo le sue dimissioni l’Assemblea nomina il successore, che dura in carica 3 (tre) anni.

Il Rappresentante Legale provvede all’apertura, o alla chiusura, di conti correnti bancari, finanziari, e di altro.

Il Rappresentante Legale agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, procuratori, consulenti.

17. Presidenza

Il Presidente della Fondazione, nominato nell’Atto Costitutivo, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato o sostituito dall’Assemblea.

Il Presidente esegue le linee generali sancite nell’Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, e le disposizioni dell’Assemblea.

Il Presidente agisce nell’ambito della programmazione e delle linee di sviluppo della Fondazione.

Il Presidente cura i rapporti con gli Enti Pubblici, Organismi Privati, Istituti Finanziari, Aziende, Università, Accademie, Cineteche, Fondazioni, Associazioni, Partner nazionali e internazionali.

Il Presidente, fatto salvo le leggi in merito, può adottare i seguenti provvedimenti:

Il Presidente risponde del suo operato innanzi all’Assemblea.

18. Amministrazione

I cinque Consiglieri di Amministrazione nominati nell’Atto Costitutivo durano in carica 3 (tre) anni, alla loro scadenza possono essere riconfermati per altri mandati, oppure, rimossi dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le linee generali sancite nell’Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto e le direttive del Regolamento Interno.

L’Amministrazione provvede alla gestione contabile della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli scopi statutari, dei piani di sviluppo, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri compiti ad un suo membro, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo le leggi in merito, è autorizzato a adottare i seguenti provvedimenti:

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante Legale, dal Presidente o da un Organo Statutario munito di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati e non possono eccedere le risorse disponibili.

È compito del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Tesoriere, affinché la Fondazione possa disporre di denaro sufficiente per realizzare gli scopi e gli obiettivi dichiarati, evitando che non si spenda in eccesso o in difetto.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impegnati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessari a seguito della gestione annuale o di eventuali precedenti riduzioni di patrimonio per perdite pregresse; soltanto successivamente si può procedere al potenziamento delle attività della Fondazione o all’acquisto di qualsiasi bene.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del suo operato innanzi all’Assemblea.

19. Tesoreria

Il Tesoriere, nominato nell’Atto Costitutivo, dura in carica 3 (tre) anni; alla sua scadenza può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Tesoriere è l’interlocutore delle relazioni con gli istituti di credito e finanziari per conto della Fondazione, e prende accordi necessari per garantire che la stessa disponga sempre dei fondi necessari per far fronte agli impegni finanziari.

Il Tesoriere, su delega del Rappresentante Legale, accede all’area riservata di qualsiasi conto corrente bancario, finanziario, postale, della Fondazione, anche per via telematica, per eseguire qualsiasi operazione con firma disgiunta.

Il Tesoriere gestisce il flusso del denaro, pianificando le risorse monetarie della Fondazione secondo l’intervallo di tempo stabilito, nell’ambito delle politiche ricevute e sulla base delle previsioni dei flussi finanziari.

Il Tesoriere effettua i pagamenti deliberati dall’Amministrazione.

Il Tesoriere esegue le norme sancite dal presente Statuto, quelle del Regolamento Interno, le disposizioni dell’Assemblea, nel rispetto degli stanziamenti approvati.

Il Tesoriere risponde del suo operato innanzi all’Assemblea.

20. Segreteria

Il Segretario, nominato nell’Atto Costitutivo, dura in carica 3 (tre) anni; può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Segretario è la figura di supporto con gli altri Organi Statutari e cura i rapporti con i Fondatori.

Il Segretario esegue le linee generali sancite nel presente Statuto, le disposizioni del Regolamento e le direttive del Presidente.

Il Segretario risponde del suo operato innanzi al Presidente e all’Assemblea.

21. Direzione Cinema

I Responsabili della Direzione Cinema, nominati nell’Atto Costitutivo, definiscono in ogni dettaglio i criteri legati a genere, target, obiettivi, attualità, interesse, risonanza e indirizzo delle strategie di comunicazione, per la predisposizione, pianificazione e realizzazione di qualsiasi manifestazione, evento o attività consimile.

I Responsabili del Cinema durano in carica 3 (tre) anni e alla loro scadenza possono essere riconfermati per altri mandati, oppure sostituiti.

I Responsabili del Cinema eseguono le linee generali del presente Statuto, del Regolamento Interno, e rispondono del loro operato innanzi al Presidente e all’Assemblea.

22. Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organismo istituito per rispondere all’esigenza di celerità di composizione delle liti, o controversie, che possono sorgere tra i Fondatori, Partecipanti, soggetti che via via si aggregano all’ente, e la Fondazione stessa o i suoi Organi, come pure quello all’interno degli Organi Statutari o tra gli stessi.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono stati nominati nell’Atto Costitutivo e durano in carica 3 (tre) anni; alla loro scadenza possono essere riconfermati per altri mandati, oppure sostituiti, dall’Assemblea.

I Probiviri procedono in via irrituale e secondo equità.

23. Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, nominato nell’Atto Costitutivo, dura in carica 3 (tre) anni; può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Revisore Unico dei Conti, o il Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla conformità alla legge e al presente Statuto; esercita il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione, verifica ogni trimestre la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

24. Membro Onorario

Il Membro Onorario, nominato nell’Atto Costitutivo, ha la facoltà di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, può sprimere pareri, dare indicazioni, ma senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Il Membro Onorario rimane in carica senza limite di tempo, comunque fino ad una sua eventuale rinuncia, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stato nominato.

25. Testimonial

Il “Testimonial” della Fondazione, nominato dal Presidente, è il riconoscimento concesso ad un personaggio del cinema, spettacolo, o cultura.

26. Patrimonio

Il Patrimonio è a struttura aperta per consentire a qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, organismo culturale, istituzione bancaria o finanziaria, di apportare denaro, beni mobili, immobili, servizi.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal “Fondo di Dotazione Patrimoniale”, dal “Fondo di Gestione” e dal “Fondo di Garanzia”.

27. Fondo di Dotazione Patrimoniale

Il Fondo di Dotazione Patrimoniale è costituito inizialmente dal denaro proveniente dai versamenti effettuati in sede di Costituzione della Fondazione.

28. Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è costituito inizialmente dal denaro stornato dal Fondo di Dotazione Patrimoniale per l’avvio dell’attività.

Il Fondo di Gestione viene integrato da entrate provenienti da qualsiasi fonte, nonché dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

29. Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia, vincolato e indisponibile, deve essere costituito da denaro contante da depositare presso un Istituto di Credito, necessario per ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica, come previsto dalla normativa vigente.

Anche il valore complessivo d’inventario dei beni cinematografici, che la Fondazione riceve in dotazione gratuita, è parte integrante del “Fondo di Garanzia”.

30. Risorse Finanziarie

Il Fondo di dotazione Patrimoniale si può integrare con le seguenti entrate:

31. Operazioni Particolari

La Fondazione può svolgere:

32. Esercizio Finanziario – Bilancio Preventivo – Bilancio Consuntivo

Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2027, quello successivo ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita istituzionale della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente, predispone il Bilancio Economico di Previsione dell’esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente, redige il rendiconto finanziario “Bilancio Consuntivo” dell’esercizio precedente.

Nella redazione di Bilancio, devono essere seguiti, in quanto applicabili, i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice civile.

33. Regime Fiscale

La Fondazione di Partecipazione usufruisce di un regime fiscale agevolato (Rif. Art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346), proprio degli enti senza scopo di lucro, ad es. deducibilità delle erogazioni da parte dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Finanziatori, Benefattori, e si pone quale istituto giuridico non lucrativo, fiscalmente agevolato e gestibile con criteri di efficienza ed economicità, in grado di far coesistere in un unico ente operativo soggetti pubblici e privati, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, pure partecipando a pieno titolo nella creatività del progetto.

34. Organo di Sorveglianza

Il Presidente può istituire, se necessario, un “Organo di Sorveglianza” composto esclusivamente da tre rappresentanti di enti pubblici, che restano in carica sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; alla loro scadenza, o in caso di rinuncia, ciascuno di loro può essere riconfermato o sostituito.

L’Organo di Sorveglianza controlla la rispondenza dell’operato della Fondazione di Partecipazione alla legge, all’Atto Costitutivo, allo Statuto, al Regolamento Interno e al pubblico interesse.

L’Organo di Sorveglianza della Fondazione non dipende da essa, anche se è incluso al suo interno, in questo modo può adempiere con maggiore obiettività alla sua funzione di vigilanza.

Sull'attività della Fondazione vigilano, comunque, le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

35. Riconoscimento Personalità Giuridica

Le competenze relative al riconoscimento della Personalità Giuridica e al controllo della Fondazione, sono attribuite all’Autorità competente (art. 1 del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000) che deve provvedere, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, all’iscrizione della “Fondazione Cinema da Ritrovare” nel Registro delle Persone Giuridiche, salvo la necessità di integrazioni alla documentazione che la Fondazione deve presentare entro i 30 giorni successivi dalla richiesta.

Il Rappresentante Legale della Fondazione è delegato a compiere tutto quanto necessario per ottenere tale riconoscimento e a proporre le relative istanze, inoltrare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad essa connessa e quant’altro necessario, dimostrando l’esistenza di un “Fondo di Garanzia” indisponibile e vincolato, come previsto dalla normativa vigente, e di un “Fondo di Gestione” per l’avvio dell’attività corrente e la gestione economica della Fondazione, con la possibilità di presentare anche certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell’Ente (estratto conto corrente bancario, certificato di deposito, etc.) o, ancora, documenti o dichiarazioni attestanti l’erogazione da parte di privati o di enti pubblici.

36. Contratti di Servizio

Per l’attuazione dei programmi istituzionali, la Fondazione può assumere direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di realtà/strutture esistenti su qualsiasi località, senza limiti territoriali.

Gli immobili da utilizzare per il raggiungimento delle finalità statutarie, dove svolgere buona parte delle attività istituzionali, tra cui la sede operativa, il luogo di conservazione e concentrazione per archivio, mostra, museo, laboratorio, formazione, ricerca, produzione cinematografica e audiovisiva, sala di proiezione, potranno essere concessi in uso o affidati in gestione alla Fondazione da soggetti terzi, pubblici o privati, mediante contratti di servizio, in comodato d’uso gratuito, con altri tipi di contratto o provvedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dall’atto o dal contratto stesso, che deve disciplinare, tra l’altro, anche gli standard di utilizzo dei suddetti beni immobili.

37. Accesso alle Strutture

Le regole per l’accesso del pubblico alle strutture e ai servizi della Fondazione sono predisposte a cura del Presidente, nel rispetto delle finalità di pubblico interesse, e devono essere in armonia con le disposizioni della Federazione internazionale degli archivi filmografici (FIAF).

38. Custodia Materiali

I materiali cinematografici e tecnologici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita, in uso temporaneo, in donazione, per disposizione testamentaria, o per acquisizione a titolo oneroso, devono essere custoditi in locali idonei dotati di sistemi tecnologici di sicurezza.

39. Estinzione e Scioglimento della Fondazione

La “Fondazione Cinema da Ritrovare” si potrà estinguere, ai sensi dell’art. 27 del Codice civile, qualora non siano raggiungibili gli scopi statutari o le altre cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto.

In un’ottica di efficienza, risulta di particolare rilievo la possibilità che l’Assemblea possa deliberare, a determinate condizioni, lo scioglimento dell’ente nel rispetto delle regole e degli adempimenti previsti, con il voto favorevole dei quattro quinti dei partecipanti e con il consenso del Fondatore Promotore indicato nell’Atto Costitutivo.

L’estinzione della Fondazione può avvenire anche su intervento di una autorità competente che ne ha il controllo.

Al verificarsi dei casi sopra citati il Presidente può richiedere all’Autorità tutoria, con apposita deliberazione dell’Assemblea, di dichiarare l’estinzione della Fondazione - ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 - e nominare il liquidatore, al quale conferire tutti i poteri previsti dalla legge.

Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice civile (Art. 11 e seguenti.).

In caso di estinzione, o scioglimento, della Fondazione per qualsiasi causa, i materiali cinematografici, i film e i documentari, che sono stati ceduti dai proprietari in dotazione gratuita, o che sono pervenuti alla Fondazione da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, nonché gli altri materiali di proprietà di soggetti terzi depositari, ritornano di proprietà ai medesimi, o ai loro eredi.

I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Nell’eventualità di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte dei Comuni, o di altri Enti Pubblici Territoriali, i suddetti beni devono essere devoluti con deliberazione dell’Assemblea, ai Comuni e/o ai Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

Il patrimonio netto residuo sussistente al momento dell’estinzione, terminata la procedura di liquidazione, torna in proprietà degli enti o dei soggetti pubblici e privati conferenti, con riferimento ai beni e ai diritti conferiti dai singoli.

L’eventuale attivo di pertinenza della Fondazione, tra cui beni mobili, strumentali, tecnologici, deve essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità e prive di scopo di lucro.

La parte di patrimonio artistico e finanziario che, all’atto dell’estinzione della Fondazione risulta dai libri contabili e dagli inventari, oppure, che è stata acquisita con sovvenzioni statali o regionali, deve essere devoluta allo Stato, ad un Ente Pubblico, o ad una Fondazione per il cinema.

40. Disposizioni Finali

Il presente Statuto può essere modificato, integrato, sostituito, con il preventivo consenso del Fondatore Promotore, indicato nell’Atto Costitutivo, o che sussista un obbligo di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, costituito da 40 (quaranta) articoli, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazione di Partecipazione.

Firmato

FRAIOLI Fernando (omissis); …………………… (omissis); ………………; (omissis);

…………………… (omissis); ………………; (omissis); ………………; (omissis);

…………………… (omissis); ………………; (omissis); ………………; (omissis);

…………………… (omissis); ………………; (omissis); ………………; (omissis);

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